Legge Costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.
Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del
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del Consiglio provinciale di Bolzano il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca ed il vice presidente tra quelli
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Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Regione in carica. I deputati regionali
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i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice presidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il
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L'articolo 18 dello Statuto speciale per la Sardegna, l'articolo 18 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed i primi tre commi dell'articolo 14
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presidente ed i segretari ».
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per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni